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Regolamento

Regolamento della Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi


Indice


Capitolo primo - oggetto, definizioni, ambito

Articolo 1 – Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi”

  1. La Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi” (da qui BNEI) è un Ente che fa capo all’’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (da qui UCEI), che ne ha la proprietà e la cui gestione, tramite convenzione sottoscritta in data 08/10/2021 è stata affidata alla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia (da qui FBCEI), che ha accetato.
  2. La FBCEI, secondo le previsioni di cui al comma 1 della sopra citata convenzione, si avvale delle strutture e delle risorse della BNEI per il perseguimento dei propri fini istituzionali e la sostiene con contributi reperiti da Enti pubblici e privati, promuovendo iniziative culturali e di formazione.
  3. La BNEI ha sede in Roma, Lungotevere Sanzio 5.

Capitolo secondo - La BNEI

Articolo 2 – Finalità della BNEI

1. Scopo della BNEI

  1. tutelare il patrimonio culturale ebraico esistente in Italia;
  2. organizzare attività, quali convegni, simposi, seminari, corsi di formazione, mostre, concerti e analoghe altre manifestazioni, per promuovere la conoscenza delle variegate forme di cultura ebraica presenti in Italia e all’estero;

Articolo 3 – Patrimonio della BNEI

1. La BNEI conserva e gestisce materiale documentario che rientra, in particolare, nelle seguenti categorie:

  1. amanoscritti in ebraico, in italiano e in altre lingue (relativi a questioni di interesse ebraico);
  2. libri stampati in ebraico, in italiano o in altra lingua (relativi a questioni di interesse ebraico);
  3. archivi di interesse ebraico, inclusi archivi di persone, famiglie, enti
  4. istituzioni, archivi di Comunità ebraiche estinte o esistenti;
  5. raccolte di documenti fotografici, cinematografici, multimediali, di registrazioni sonore, audiovisive, relativi ad argomenti di interesse ebraico;
  6. registrazioni musicali, partiture o altri documenti analoghi relativi ad argomenti di interesse ebraico.
  7. ketuboth e arredi sacri

2. Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale ebraico la BNEI opera, in particolare, nei due settori seguenti:

  1. – La Biblioteca;
  2. L’ Archivio

Articolo 4 – Compiti della Biblioteca della BNEI

1. Tenuto conto della specificità delle raccolte e della tipologia degli utenti, la BNEI ha, in particolare, i seguenti compiti:

  1. a) raccogliere, conservare, accrescere e valorizzare la produzione editoriale italiana nei seguenti settori:
    a.1) opere in lingua ebraica;
    a.2) opere in lingua italiana di argomento storico, filosofico, letterario, sociale, scientifico o religioso legati all’Ebraismo;
    a.3) opere in qualsiasi lingua straniera, qualora rientrino negliargomenti della voce a.2);
  2. raccogliere, conservare, accrescere e valorizzare manoscritti di qualsiasi provenienza e in qualsiasi lingua di argomento storico, filosofico, letterario, sociale, scientifico o religioso direttamente legati all’Ebraismo;
  3. documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e
    assicurare la consultazione del materiale.

2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti anche in cooperazione con le biblioteche di altre Istituzioni Ebraiche e non Ebraiche italiane e internazionali.

Articolo 5 – Compiti dell’Archivio della BNEI

  1. Compiti prioritari dell’Archivio della BNEI sono: raccogliere, conservare, accrescere e valorizzare gli Archivi di Comunità, Enti ed Istituzioni Ebraiche Italiane nonché gli Archivi privati appartenenti all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane o a essa affidati; e gli Archivi donati da Enti o singoli privati, coerenti con le finalità della Biblioteca; documentare il posseduto, fornire informazioni e assicurare la consultazione del materiale.
  2. I compiti di cui al comma 1 sono svolti anche in cooperazione con gli archivi di altre Istituzioni Ebraiche e non Ebraiche nazionali e internazionali.

Articolo 6 – Organizzazione della BNEI

  1. La gestione della BNEI è affidata, tramite la sopra citata convenzione, alla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, con l’ausilio di un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da 5 membri, dei quali 3 nominati dal Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e 2 nominati dal Consiglio della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, scelti per la loro competenza nel campo della biblioteconomia e dell’archivistica. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione o suo delegato. Il Consiglio della Fondazione provvede altresì a nominare al proprio interno un Referente per la BNEI.

Articolo 7 – Notifica delle sottrazioni

  1. È obbligo del personale dare tempestivamente notizia al Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico e al Referente della Fondazione di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della BNEI di cui abbia direttamente o indirettamente conoscenza.
  2. Lo smarrimento o la sottrazione di materiale viene annotato in un apposito registro.

Articolo 8 – Registrazione in entrata

  1. Qualsiasi unità di materiale documentario che rientri nell’ambito dell’Articolo 2 del presente Regolamento, nonché schedari, scaffalature e contenitori che entrano a far parte del patrimonio della BNEI, devono essere iscritti nel Registro Cronologico d’Entrata. Su tale Registro verrà specificata la provenienza del materiale per acquisto, scambio, dono o altro. Il numero d’entrata deve essere sempre in una unica serie
    complessiva.
  2. Viene assegnato un numero d’entrata diverso a ogni unità del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in più parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici il numero d’entrata viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.
  3. Per i documenti la cui natura o consistenza consigli una gestione per classi o gruppi, l’iscrizione nel registro cronologico di entrata è consentita
    per gruppi di contenuto affine, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di indicare, per ogni gruppo di documenti il numero complessivo di componenti.
  4. Il numero d’entrata deve essere iscritto alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato, in modo da non danneggiare il documento e
    restare indelebile. Quando i servizi del Centro saranno in tutto o in parte automatizzati la funzione del Registro Cronologico d’Entrata previsto dal presente articolo potrà essere assicurata dall’elaboratore.

Articolo 9 – Inventari topografici

  1. La BNEI deve possedere Inventari Topografici per
    a. Manoscritti;
    b. Libri;
    c. Documenti fotografici, cinematografici, audiovisivi, musicali e multimediali.
  2. Negli inventari di cui al comma 1, alla descrizione essenziale di ogni unità si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel Registro Cronologico d ‘Entrata.
  3. Quando i servizi della BNEI saranno in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli Inventari Topografici previsti dal presente articolo saranno assicurate dall’elaboratore.

Articolo 10 – Depositi

  1. La BNEI, considerate le proprie funzioni e la specificità delle proprie raccolte, può ricevere in deposito materiale documentario. Con il depositante verranno stipulate apposite convenzioni.
  2. Il materiale documentario depositato presso la BNEI da altri Enti ai sensi del comma 1 sarà oggetto di inventari specifici e separati.

Articolo 11 – Cancellazioni e correzioni

  1. Negli inventari è rigorosamente vietato cancellare. Le correzioni necessarie si apportano in modo che si possa comunque leggere il testo sottoposto a correzione.
  2. Quando i servizi della BNEI saranno in tutto o in parte automatizzati, la funzione del Registro Cronologico d’Entrata previsto dal presente articolo potrà essere assicurata dall’elaboratore

Capitolo Terzo - La Biblioteca della BNEI

Articolo 12 – Cataloghi

  1. La Biblioteca della BNEI deve possedere:
    1. un Catalogo Generale Alfabetico per Autori dei documenti a stampa, o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica. un Catalogo Generale Alfabetico per Autori dei libri manoscritti,
    2. un Catalogo Generale Alfabetico per Periodici,
    3. un Catalogo Generale Alfabetico per Soggetti
  2. La Biblioteca può avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario.
  3. Quando i servizi della Biblioteca saranno in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo saranno assicurate dall’elaboratore.

Articolo 13 – Indicazione di appartenenza

  1. Su ciascun volume deve essere apposto sul verso del frontespizio o, in mancanza del frontespizio, sulla prima pagina, un timbro particolare con il nome della Biblioteca. Questo timbro deve essere ripetuto su una pagina convenuta del volume.

Articolo 14 – Ambito del prestito

  1. Sono ammessi al prestito solamente i libri pubblicati nell’ultimo trentennio che siano già stati catalogati.
  2. Non sono ammessi al prestito periodici, libri di uso continuo come vocabolari, atlanti, cataloghi illustrati, tesi di laurea o di dottorato e materiale in precario stato di conservazione.
  3. Il Comitato Tecnico/Scientifico, di concerto con il Referente della FBCEI, stabilisce eventuali ulteriori categorie tipologiche di volumi esclusi dal prestito.
  4. Non sono ammessi al prestito libri in deposito presso la BNEI, anche qualora rientrino nella categoria suddetta.

Articolo 15 – Servizio di prestito

  1. Il prestito delle pubblicazioni è consentito a tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni di età, previa compilazione della scheda di prestito.
  2. È consentito il prestito di due opere contemporaneamente per un periodo di 20 giorni. Il prestito può essere rinnovato al massimo per ulteriori 20 giorni, a condizione che il libro non sia stato prenotato da altro utente e che l’utente non abbia avuto ritardi nella restituzione di altri libri.
  3. È previsto il prestito interbibliotecario. I costi relativi alla spedizione postale sono a carico della biblioteca richiedente.

Articolo 16 – Riproduzione di documenti

  1. È vietato fotocopiare gli incunaboli e ogni sorta di manoscritti e di dattiloscritti precedenti all’anno 1950, nonché edizioni di libri, opuscoli, quotidiani, settimanali, riviste o bandi a stampa, sempre anteriori all’anno 1950. È parimenti vietato fotocopiare le tesi di laurea e ogni sorta di collezioni rilegate di quotidiani, settimanali o riviste. Eventuali deroghe saranno consentite dal Comitato Tecnico- Scientifico, di concerto con il Referente della FBCEI per la BNEI, il cui giudizio in materia è insindacabile. Su richiesta può essere eventualmente autorizzata la riproduzione fotografica di materiale che rientri nelle categorie sopra specificate, ad eccezione delle tesi di laurea che non possono essere riprodotte in nessun formato. La riproduzione fotografica è comunque a carico del richiedente.
  2. La fotocopiatura di libri o riviste o documenti è consentita entro i limiti fissati dalla legislazione vigente. La fotocopiatura viene fatta a spese del richiedente. Le tariffe relative sono fissate dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia. ln caso di riproduzioni di fotografie
    e di atti da volumi o da documenti dovrà essere citata la fonte: “Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi””

Articolo 17 – Consultazione di volumi della Biblioteca fuori orario

  1. Di norma non è consentita la consultazione dei volumi della biblioteca fuori orario.

Articolo 18 – Accesso alla Biblioteca

  1. La Biblioteca è aperta a tutti i maggiorenni.
  2. Per accedere alla Biblioteca per consultazione gli interessati dovranno rivolgersi presso la sede della BNEI (Lungotevere Sanzio 5, Roma) dove, dietro presentazione di un documento d’identità verrà loro rilasciato un cartellino di visitatore.
  3. Coloro che intendano svolgere ricerche nella Biblioteca per un periodo superiore a due settimane possono fare richiesta per iscritto per il rilascio di un cartellino e/o tessera di visitatore permanente.

Articolo 19 – Tesi di Laurea

  1. Una copia delle tesi presentate dai laureandi del Collegio Rabbinico Italiano e del Diploma Universitario Triennale in Studi Ebraici “Renzo Gattegna” deve essere depositata presso la Biblioteca. Questa documentazione, nonché quelle tesi presentate per concorsi e/o premiazioni o comunque depositate presso la Biblioteca, sono consultabili solo con l’autorizzazione scritta dell’autore.

Articolo 20 – Revisione

  1. Di norma devono essere eseguite annualmente revisioni parziali del materiale documentario della Biblioteca sulla scorta dell’inventario.

 

Capitolo quarto - L'archivio della BNEI

Articolo 21 — Fondi archivistici della BNEI

  1. La BNEI conserva i documenti dell’Archivio storico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
  2. Conserva, inoltre, gli Archivi di Comunità Ebraiche Italiane estinte, di istituzioni Ebraiche e non Ebraiche e di privati che interessino l’Ebraismo donati o depositati presso la BNEI.

Articolo 22 – Accesso

  1. Per l’accesso, gratuito, alle sale di ricerca gli studiosi debbono presentare una domanda di ammissione su un apposito stampato predisposto al personale incaricato della BNEI
  2. I richiedenti indicano il nome e cognome, la nazionalità, la professione, la residenza, l’eventuale recapito in Roma, l’argomento e lo scopo (consultazione o pubblicazione) della ricerca da effettuare, i dati di un documento di riconoscimento valido; infine, debbono sottoscrivere l’impegno di consegnare alla BNEI tre copie del loro lavoro, se pubblicato, una copia in caso di tesi di laurea e la sottoscrizione delle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica”.
  3. La domanda è valida per l’anno in corso e per un determinato argomento di studio.

Articolo 23 – Consultazione

  1. I documenti conservati presso la BNEI sono liberamente consultabili per la parte riordinata ed inventariata, a eccezione di quelli riservati, per la consultazione dei quali occorre l’autorizzazione del Comitato Tecnico-Scientifico di concerto con il Referente della FBCEI per la BNEI.
  2. È soggetta alla richiesta di autorizzazione la consultazione dei:
    a) documenti riconosciuti di carattere riservato d’intesa con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente per territorio;
    b) documenti riservati degli ultimi settant’anni che menzionino fatti e situazioni personali, in conformità con le disposizioni di legge vigenti
  3. Gli studiosi sono tenuti ad apporre giornalmente la firma in un apposito registro di presenza.
  4. Per la ricerca del materiale archivistico relativo al loro studio i ricercatori possono avvalersi della Guida dei fondi della BNEI e degli strumenti di corredo dei fondi archivistici (guide, inventari sommari e analitici, rubriche, schedari).
  5. Selezionate le unità da consultare, gli studiosi ne fanno richiesta, indicando sugli appositi moduli il proprio nome, la data, la segnatura
    archivistica (fondo, serie, numero di busta o registro, eventualmente fascicolo) per ciascun pezzo desiderato. I pezzi vengono consegnati ai richiedenti, una busta per volta.
  6. Durante la visione dei documenti, gli studiosi debbono evitare ogni sia pur lieve danneggiamento ai medesimi. È proibito scrivere (anche a matita) su documenti, provocarne lacerazioni, mettere in disordine il materiale, cambiando l’ordine delle carte non legate o dei fascicoli e sottofascicoli.
  7. Agli studiosi è consentito, oltre la lettura e la copia manuale dei documenti, l’uso di personal computer, tablet e telefoni cellulari, purché sia evitato ogni pericolo di danneggiamento dei documenti e il disturbo agli altri utenti della sala.
  8. Non è consentita la riproduzione di documenti mediante fotocopiatura; questi potranno eventualmente essere riprodotti fotograficamente e/o con scanner planetario. Eventuali deroghe sono a discrezione del Comitato Tecnico-Scientifico.
  9. Per ottenere la riproduzione fotografica dei documenti, gli studiosi debbono compilare un apposito modulo di richiesta, su cui vengono indicati la segnatura archivistica dei documenti prescelti.
  10. Le tariffe relative sono fissate dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia.
  11. Terminata la consultazione del singolo pezzo, esso deve essere collocato nel luogo stabilito per la restituzione dei documenti consultati.

Articolo 24 – Prestito

  1. I documenti conservati in Archivio non possono essere prestati, fatta eccezione per quelli che potrebbero essere esplicitamente richiesti ai fini di esposizioni temporanee, previa autorizzazione del Presidente della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, sentito il parere del Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, del Comitato Tecnico-Scientifico, del Referente della FBCEI per la BNEI e con il nulla-osta della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio.

Articolo 25 – Allegati

  1. Costituiscono parte integrante del Regolamento i sottoindicati allegati:
    I accesso alla Biblioteca (di cui all’art. 17)
    II autorizzazione alla consultazione di tesi (di cui all’art. 19)
    III accesso all’Archivio (di cui all’art. 22 comma 1)
    IV regole deontologiche (di cui all’art. 22 comma 2

Ultimo aggiornamento 28 Ottobre 2024
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